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Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari – decreto Ministro della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110 Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2023

Gianfranco Ravà > Aggiornamenti  > Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari – decreto Ministro della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110 Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2023

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari – decreto Ministro della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110 Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2023

In data 11 agosto 2023 e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 187 il decreto del Ministro della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110 relativo al  “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.” che verrà applicato ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023

Vengono determinati i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresi’ i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000. con le previsioni di cui all’art. 3

Sono previste dagli articoli 4 e 5 delle esclusioni e deroghe ai limiti dimensionali degli atti e all’art. 6 le tecniche redazionali.

All’art. 7 vengono previsti i criteri di redazione dei provvedimenti del giudice nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili.

L’art. 8 nell’analisi degli schemi informatici prevede che

1. Gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole dettate dall’articolo 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche di cui all’articolo 34 del predetto decreto.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono le informazioni strutturate nonche’ tutti i dati necessari per l’elaborazione degli schemi dell’atto da parte del sistema informatico ricevente, in conformita’ ai criteri di cui all’articolo 2.

3. Per gli atti del giudizio di cassazione le specifiche tecniche tengono altresi’ conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione, sentiti il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato.

Il regolamento entrerà in vigore il 26 agosto 2023.

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